domenica 11 settembre 2011

BLOCCO REDDITO AL 2010: CHIARIMENTI.

"Molti colleghi chiedevano chiarimenti in ordine all'eventuale calcolo, ai fini del reddito 2010 posto quale limite per quelli relativi agli anni 2001-12-13, delle spettanze percepite per i servizi di viiglanza etc.; il Coordinamento nazionale mi ha inviato la nota che segue, ringraziamo e pubblichiamo:"

Caro Carmine, di seguito i chiarimenti richiesti:
La normativa di riferimento, per comprendere se i servizi di vigilanza concorrono al superamento del trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, non è il DPCM concernente l'attribuzione degli assegni una tantum, ma la Legge 122/2010 di conversione in legge del D.L. 78/2010, che fissa appunto un limite alle retribuzioni per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013; la normativa in oggetto fa riferimento al trattamento fondamentale (es. stipendio base, tredicesima ecc.) ed al trattamento accessorio avente carattere fisso e continuativo (indennità varie), non ha invece interessato, come stabilito dallo stesso articolo 9 comma 1, gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi ricomprendendo quindi, non solo le variazioni in negativo derivanti ad esempio da maternità o malattia (che incidono sul trattamento accessorio legato all'effettiva presenza e che avrebbero pertanto potuto abbassare la soglia del limite alle retribuzioni), ma anche le variazioni in positivo, escludendo pertanto dal limite le somme corrisposte per missioni, lavoro straordinario o per maggiorazioni legate all'articolazione dell'orario di lavoro; in ragione di ciò le prestazioni come missioni o lavoro straordinario (ricomprendendo i servizi di vigilanza in quanto anch'essi considerati eventi straordinari della dinamica retributiva), verranno regolarmente retribuiti negli importi dovuti per il triennio in oggetto, anche qualora dovessero superare il limite del trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010.
Per meglio chiarire il campo di applicazione della normativa in oggetto il MEF ha diramato una circolare (n.12/2011) che chiarisce questi aspetti.
Diversa è invece la ricaduta pensionabile con riferimento alla corresponsione degli assegni una tantum infatti non avendo gli stessi carattere fisso e continuativo (a seguito della votazione negativa alla Camera), non produrranno rendite ai fini previdenziali, pur essendo assoggettate a prelievo contributivo.

Un caro saluto - Alessandro Lupo

Nessun commento:

Posta un commento