ROSATO ONA
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00345 presentato da ROSATO
Ettore testo di Lunedì 6 maggio 2013, seduta n. 12
ROSATO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. — Per sapere – premesso che:
il decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dispone l'obbligo di assicurazione per il
personale addetto al lavoro nelle condizioni specificate, includendo
all'articolo 1, terzo comma, punto 22), il personale addetto all'estinzione di
incendi, ma escludendo «il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
Tale esclusione è confermata dalla recente riforma degli enti previdenziali ed
assicurativi (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214);
con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1959, n. 630, è stata fondata l'Opera nazionale di assistenza per il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, al fine di «di
provvedere all'assistenza morale, culturale e materiale degli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ...(omissis), nonché dei loro familiari ed
orfani», attua alcune provvidenze e servizi tra i quali «g) altre forme di
assistenza e previdenza»;
l'Opera provvede alle sue finalità principalmente
tramite sovvenzione annuale del Ministero dell'interno, con la quota di proventi
dei servizi a pagamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con
contribuzioni volontarie del personale del Corpo;
al fine di garantire
l'assistenza sanitaria per il personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, quindi, l'Opera stipula una polizza assicurativa
sanitaria, spettante a tutto il personale in servizio nel Corpo e,
volontariamente, anche ai dipendenti dell'amministrazione civile, ai pensionati
del Corpo e ai nuclei familiari;
i premi assicurativi, peraltro, sono in
parte a carico dell'appartenente al Corpo e l'assicurazione stessa ha effetto
dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della prima rata dello
stesso;
in particolare, a decorrere dal 31 gennaio 2006 sono entrate in
vigore le nuove polizze sanitarie, poi rinnovate il 31 gennaio 2010: polizza n.
263669669, polizza n. 263669400 e polizza n. 263669401;
si precisa che le
polizze sanitarie prevedono il rimborso delle spese a cure ultimate, «previa
presentazione degli originali delle relative notule, distinte, fatture e
ricevute debitamente quietanziate»;
il 31 gennaio 2013, il consiglio
d'amministrazione è venuto alla determinazione di non poter ulteriormente
rinnovare le polizze assicurative in quanto dal 2007 ad oggi l'Opera ha subito
una graduale e progressiva riduzione delle entrate assegnate dal bilancio e lo
stanziamento previsto per l'anno in corso non offre alcuna garanzia per la
copertura del premio assicurativo di competenza dell'Opera;
a quanto risulta
all'interrogante, infatti, nel 2008 c’è stata una prima riduzione del 50 per
cento della dotazione ministeriale destinata all'Opera che si è ridotta, così,
da 12 a 6 milioni di euro ed è stata ulteriormente ridotta del 50 per cento nel
2011;
al fine di salvaguardare le singole posizioni ed evitare un'immediata
interruzione dei rapporti assicurativi, comunque, l'Ente ha deliberato una
proroga delle polizze sanitarie, ma fino al 31 marzo di quest'anno;
infatti,
come risulta dal sito web del dipartimento dei vigili del fuoco – sezione Opera
nazionale assistenza, dal 1o aprile 2013 sono state disdette le polizze n.
263669669, n. 263669400 e n. 263669401;
ad oggi, quindi, non esiste più per
il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco un'assicurazione sanitaria
organizzata e la stipula, in forma privata, di una polizza assicurativa
sanitaria risulta molto difficile e gravosa in quanto i vigilidel fuoco sono una
categoria fortemente a rischio;
il personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco è da anni in prima linea nella lotta agli incendi ed è
impegnato in molti altri tipi di intervento di soccorso, spesso delicati e
rischiosi;
nel 2012 sono state 814.357 le operazioni del Corpo sul
territorio nazionale con un incremento del 10,6 per cento; e inoltre,
i vigili del fuoco sono stati importanti protagonisti nei soccorsi per
l'emergenza terremoto in Emilia;
in attesa dei dati più precisi del 2012, le
statistiche del 2011 segnalano come in un anno ben 164 vigili del fuoco si sono
infortunati durante le operazioni di soccorso e sono state due le morti in
servizio; questo significa che su un Corpo che conta 27.000 unità che
intervengono effettivamente nelle operazioni, sono a rischio infortunio 18
vigili su mille;
l'interrogante ritiene non sia opportuno che una categoria
che rischia ogni giorno la vita e la propria salute per il Paese non sia
tutelata da una qualche forma di assicurazione sanitaria pubblica o comunque
organizzata. Peraltro, la situazione venutasi a determinare si pone al di fuori
del dettato costituzionale, in quanto non è più prevista una forma di tutela e
assistenza, quando, invece, l'articolo 38, secondo comma, della Costituzione
recita «I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità
e vecchiaia, disoccupazione involontaria» e il quarto comma, del medesimo
articolo, precisa che «Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi
ed istituti predisposti o integrati dallo Stato» palesando una incompatibilità
con l'attuale situazione in cui ogni vigile del fuoco è costretto in autonomia a
stipulare polizze private, talvolta, senza riuscirci;
si sottolinea che
anche la previsione (disciplinata dai contratti di polizza) del rimborso spese
al termine delle cure, minava la dignità e la tutela della salute del lavoratore
che non poteva fare affidamento a risorse aggiuntive indispensabili al momento
dell'infortunio per ricoveri, visite specialistiche, farmaci ed altre
cure;
si porta a tal proposito il caso, segnalato anche dalla stampa locale,
di Francesco Sicilia, vigile del fuoco rimasto ustionato a marzo durante le
operazioni di spegnimento di un incendio in un pub a Reggio nell'Emilia, che sta
pagando personalmente la fisioterapia e i due tutori per le mani e potrà
presentare solo al termine delle cure le fatture per il rimborso spese
all'assicurazione;
in futuro, attesa la disdetta delle polizze, per contare
una qualche forma di rimborso delle spese sostenute, il vigile del fuoco dovrà
presentare domanda per il riconoscimento della causa di servizio con conseguenza
attesa anche di quattro o cinque anni prima del responso –:
se il Governo
sia a conoscenza della situazione venutasi a creare con la deliberazione del
consiglio d'amministrazione del 31 gennaio 2013 che ha disdetto le polizze
assicurative di cui in premessa;
a quanto ammonti lo stanziamento per l'anno
in corso per l'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e se lo stanziamento sia sufficiente per il
raggiungimento delle finalità dell'Ente, ed in particolare consenta la stipula
di una polizza assicurativa sanitaria per il personale;
quali misure il
Governo abbia intrapreso per marginare le conseguenze che la deliberazione del
consiglio d'amministrazione comporta, ed in particolare, quali azioni intenda
mettere a punto per garantire al personale del Corpo nazionale
dei vigili delfuoco l'assistenza sanitaria che si deve ad una categoria di
lavoratori a rischio;
se il Governo ritenga che la previsione di un rimborso
spese al termine delle cure sia compatibile con l'articolo 38, commi secondo e
quarto, della Costituzione;
se il Governo stia valutando l'ipotesi di
ricondurre le misure per il personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco nelle competenze dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), in assenza di
un'alternativa assistenza sanitaria per detto personale.
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